Art. 125.
(Sperimentazioni).
1. Negli istituti sono favorite iniziative di sperimentazione.
2. Le iniziative di sperimentazione sono attuate previa definizione di un progetto approvato dai provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria, che possono esserne anche i promotori. Il progetto approvato è trasmesso per conoscenza al dipartimento della amministrazione penitenziaria che, entro trenta
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giorni, se lo ritiene opportuno, esprime le proprie osservazioni.
3. I progetti di sperimentazione possono riguardare tutte le situazioni detentive.
4. I progetti di sperimentazione si caratterizzano per il favore accordato alla responsabilizzazione dei detenuti e degli internati, per i quali devono essere valorizzati i possibili spazi di libertà, con riferimento alle specifiche forme di sorveglianza cui sono sottoposti.
5. In tutti i casi la sperimentazione deve sviluppare le attività trattamentali e contenere tutti gli aspetti di desocializzazione che sono prodotti dalla dinamica di separazione propria degli istituti penitenziari.
6. Le sperimentazioni possono essere attuate in qualsiasi istituto, particolarmente in quelli a sorveglianza attenuata. In tali istituti possono essere agevolati momenti di autogestione, mentre l'apertura verso l'esterno deve essere favorita, particolarmente nei confronti delle istituzioni sociali e della famiglia, con la quale si possono stabilire anche periodi di convivenza.
7. Una particolare cura, nei casi in cui sono ammissibili, è riservata alla definizione di progetti di inserimento in misura alternativa e agli interventi relativi alla attuazione dei medesimi.